KAPPAVIAGGI Inverno 2022-2023: CLUB . SOGGIORNI . TOUR

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Turista ha alternativamente diritto (i) ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; (ii) recedere dal contratto e ottenere la restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta, da effettuare entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. 3. Il Turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando la modifica o l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti o da casi di forza maggiore o caso fortuito relativi al pacchetto turistico acquistato. 4. Il Turista deve comunicare la propria decisione (accettazione della modifica/pacchetto sostitutivo o recesso) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso relativo a uno degli eventi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’Organizzatore si intende accettata. 5. Qualora il Turista receda dal contratto prima della partenza e al di fuori dei casi elencati al paragrafo 1 del presente articolo, al Turista sarà addebitata una penale indipendentemente dal pagamento di eventuali acconti. L’importo della penale sarà quantificato sommando la quota forfettaria individuale di gestione pratica, i premi assicurativi e le percentuali della quota di partecipazione indicate sul sito del Venditore e calcolate in base a quanti giorni prima della partenza è avvenuto l’annullamento. 6. In caso di recesso, l’assicurazione contrattata al momento della sottoscrizione del pacchetto turistico, non sarà rimborsata, indipendentemente dei casi qui sopra elencati. Art. 8 – Esecuzione del contratto di pacchetto turistico 1. Modifiche dopo la partenza. a) L ’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del Turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo a carico del Turista, rispetto a quelle specificate in contratto. b) Q ualora le predette soluzioni alternative comportino un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quello contemplato in contratto ovvero risulti impossibile predisporre soluzioni alternative, l’Organizzatore concede al Turista un’adeguata riduzione del prezzo. 2. Regime di responsabilità dell’Organizzatore. a) L ’Organizzatore risponde dei danni arrecati al Turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del Turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. b) I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Codice del Turismo dovuti dall’Organizzatore non potranno in alcun caso essere superiori ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali di cui siano parte l’Italia e l’Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità. 3. Obbligo di assistenza. L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Turista imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto sia a quest’ultimo imputabile. Art. 9 – Reclami e denunce 1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve – a pena di decadenza – essere contestata dal Turista mediante tempestivo reclamo, anche ai fini di cui all’art. 1227 c.c., affinchè l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale. 2. Il Turista deve, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento da parte dell’Organizzatore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. Art. 10 – Clausola di rinvio Per maggiori dettagli in merito alla normativa e alle condizioni applicabili alla compravendita di pacchetti turistici, si prega di richiedere al Venditore (Agente di viaggio) la copia completa delle condizioni di compravendita. La società Versailles Voyages è una SAS con capitale di 368 627, 50 euro la cui sede è situata 27 boulevard des Italiens, 75002 Parigi (Francia). è iscritta al registro di commercio e delle società di Parigi con n° B 589 806 462. Immatricolazione n° IM075100400. La società Versailles Voyages ha soscritto presso la Royal & Sun Alliance Group PLC (RSA), 153 rue Saint Honoré 75001 Parigi (Francia), un contratto di assicurazione che copre la sua responsabilità civile professionale (contratto n° 700 021). © Fotografie: Hachem El Yamani ( www.hachemweb.com ), AdobeStock Illustrazioni copertura & pagina 2 ( © AdobeStock_lana_samcorp ) Realizzazione KappaViaggi: Michele MAZZINI, Françoise STARA Traduzioni: Marina NERI. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 227

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